La Corte di Cassazione ha dichiarato un ricorso inammissibile presentato da un cittadino condannato per resistenza a pubblico ufficiale. La decisione si basa sulla genericità dei motivi, considerati mere riproduzioni di censure già respinte in appello, e sulla corretta determinazione della pena da parte del giudice di merito. La Corte ha ribadito che la valutazione sulla congruità della sanzione è una prerogativa del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità se non palesemente illogica o arbitraria. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende.
Continua »