Un imputato, condannato per reati di detenzione e custodia di armi clandestine per conto della criminalità organizzata, ha proposto ricorso straordinario per errore di fatto contro una precedente pronuncia di legittimità. Il ricorrente sosteneva che i giudici avessero travisato le modalità dell'interrogatorio del coimputato che lo accusava, ritenendo errata la valutazione di credibilità della chiamata in correità. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Gli ermellini hanno chiarito che la presunta divergenza sul numero di interrogatori non costituisce un errore percettivo decisivo, ma riflette valutazioni di merito già supportate da elementi esterni, come intercettazioni ambientali e impronte digitali.
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