La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un condannato in assenza che chiedeva la rescissione del giudicato. Secondo la Corte, la fuga all'estero avvenuta subito dopo l'arresto del coimputato configura una chiara sottrazione volontaria al processo, rendendo irrilevante il fatto che, al momento della fuga, non fosse ancora stato formalizzato un procedimento penale a suo carico. La volontà di rendersi irreperibile, desunta da elementi fattuali concreti, prevale sulla mera formalità dell'iscrizione nel registro degli indagati.
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