La Corte di Cassazione ha chiarito la validità della notifica a domicilio eletto anche quando l'avvocato di fiducia rinuncia al mandato. Un imputato, dopo la rinuncia del suo legale, non aveva comunicato un nuovo indirizzo. Le notifiche successive, inviate correttamente al vecchio domicilio, sono state ritenute valide. L'imputato, condannato in sua assenza e poi detenuto all'estero, ha contestato la sentenza, ma il suo ricorso è stato respinto. La Corte ha stabilito che è onere dell'interessato aggiornare il proprio domicilio eletto; la sua inerzia non può invalidare le notifiche. La successiva detenzione all'estero non sana la negligenza iniziale.
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