Un conducente, accusato di lesioni stradali gravi, ha concordato un patteggiamento con il Tribunale. La sentenza ha però omesso di disporre la revoca o la sospensione della patente di guida. La Procura Generale ha proposto ricorso per cassazione per contestare questa omissione, inviando l'atto tramite posta elettronica certificata (PEC). La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno chiarito che il ricorso per cassazione via PEC, nel processo penale ordinario, non è consentito. Le forme di presentazione delle impugnazioni sono tassative e inderogabili, e valgono allo stesso modo sia per i privati sia per la parte pubblica. Di conseguenza, la decisione originaria resta valida e l'impugnazione della Procura è stata respinta.
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