Una cittadina ha chiesto il ripristino della propria pensione assistenziale. Il Tribunale ha accolto la domanda per gli anni passati, ma ha escluso la condanna a prestazioni future per gli anni successivi, decisione poi confermata in appello. Tuttavia, la Corte d'Appello ha erroneamente ribaltato la decisione sulle spese del primo grado, condannando la pensionata a pagare l'ente previdenziale nonostante la sua vittoria iniziale. La Corte di Cassazione ha chiarito che la condanna a prestazioni future è inammissibile per i sussidi assistenziali, poiché la permanenza dei requisiti reddituali va verificata annualmente. Al contempo, ha accolto il ricorso sulle spese: il giudice d'appello non può modificare d'ufficio le spese del primo grado se conferma la sentenza e nessuna parte ha impugnato quel punto. La sentenza è stata cassata senza rinvio sul capo delle spese.
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