La Corte di Cassazione affronta un caso di ripetizione indebito previdenziale. Un cittadino aveva ottenuto una pensione basata su un rapporto di lavoro fittizio. L'Ente Previdenziale, scoperto l'inganno, aveva revocato la prestazione. Una prima sentenza aveva confermato la legittimità di tale revoca. In un secondo giudizio per la restituzione di oltre 94.000 euro, la Corte d'Appello aveva negato la richiesta dell'Ente, escludendo il dolo del cittadino. La Cassazione ha ribaltato questa decisione, stabilendo un principio fondamentale: il 'giudicato' formatosi sulla prima sentenza, che confermava la revoca, è vincolante. Quella decisione implicava già una valutazione negativa della posizione del cittadino, impedendo a un nuovo giudice di riesaminare la sua buona o cattiva fede.
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