Il caso riguarda l'approvazione del rendiconto dell'amministratore giudiziario relativo ai beni di un'impresa individuale, sequestrati nell'ambito di una misura di prevenzione antimafia. Il Giudice delegato aveva dichiarato inammissibili le contestazioni sollevate dal titolare dell'impresa, il quale lamentava la mancata valutazione dell'avviamento commerciale e la sottostima dei beni strumentali. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del titolare, stabilendo che, in presenza di contestazioni specifiche e dettagliate supportate da una consulenza tecnica, il Giudice delegato non può approvare direttamente il rendiconto dell'amministratore giudiziario. Al contrario, ha l'obbligo di rimettere la decisione al Tribunale in composizione collegiale per garantire il pieno contraddittorio tra le parti. Di conseguenza, la Suprema Corte ha annullato il provvedimento impugnato, disponendo la trasmissione degli atti al Tribunale per la corretta trattazione della controversia.
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