Il Tribunale di Fermo ha dichiarato il non luogo a procedere nei confronti di un uomo accusato di furto aggravato ai danni di un locale commerciale. La decisione è scaturita dalla mancata comparizione in udienza della persona offesa, regolarmente citata con l'avvertimento che l'assenza sarebbe stata interpretata come remissione tacita di querela. Il Procuratore della Repubblica ha proposto ricorso in Cassazione, sostenendo erroneamente che si trattasse di furto in abitazione, reato procedibile d'ufficio. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che il furto in un esercizio commerciale, a seguito della Riforma Cartabia, è procedibile a querela. Di conseguenza, l'assenza ingiustificata della vittima configura una valida remissione tacita di querela, determinando l'estinzione del reato e la vittoria definitiva dell'imputato.
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