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Remissione Tacita Di Querela

59 provvedimenti applicano questo termine

Definizione

L'atto con cui la persona che ha sporto una querela manifesta, attraverso comportamenti inequivocabili (come la mancata comparizione in udienza se specificamente avvertita), la volontà di non voler più perseguire penalmente l'autore del reato.

Norme più ricorrenti in questi provvedimenti

Provvedimenti

Assenza della vittima: vale la remissione tacita di querela
Il Giudice di Pace ha dichiarato estinto per remissione tacita di querela il reato di minaccia contestato all'imputato. La persona offesa, regolarmente citata con espresso avviso che la sua assenza ingiustificata avrebbe comportato la rinuncia all'azione penale, non si è presentata all'udienza dibattimentale. La Procura ha impugnato la decisione, sostenendo che il difensore della vittima avesse chiesto di proseguire il giudizio. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Pubblico Ministero. I registri d'udienza hanno infatti confermato la totale assenza sia della querelante sia del suo difensore. L'omessa comparizione dopo un formale avvertimento integra pienamente la remissione tacita di querela ed estingue il reato a favore dell'imputato.
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Remissione tacita di querela: il PM contesta, la Cassazione conferma
Un Giudice di Pace aveva prosciolto un'Imputata dal reato di minaccia, ritenendo che la Persona Offesa avesse rinunciato tacitamente alla querela non presentandosi in udienza. Il Pubblico Ministero ha presentato ricorso, sostenendo che la notifica dell'udienza di rinvio al difensore della Persona Offesa fosse incompleta, priva di data e dell'avvertimento sulla remissione tacita di querela. Questo avrebbe impedito alla Persona Offesa di partecipare. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha verificato che il verbale di rinvio era completo, includendo data e avvertimento. Il Pubblico Ministero non ha fornito prove contrarie, rendendo il ricorso non autosufficiente. La decisione conferma la validità della remissione tacita di querela in presenza di notifiche corrette.
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Truffa e Recidiva: la Procedibilità d’ufficio prevale sulla querela
Un imputato era stato assolto dal Tribunale per truffa, ritenendo il reato estinto per remissione tacita di querela. Il Tribunale aveva qualificato la truffa come semplice, quindi perseguibile solo su querela. La Procura Generale ha contestato, sostenendo che la presenza della recidiva reiterata rendeva il reato perseguibile d'ufficio, indipendentemente dalla querela. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha stabilito che la recidiva è una circostanza aggravante che rende la truffa perseguibile d'ufficio, anche per fatti commessi prima delle recenti riforme. La sentenza del Tribunale è stata annullata, e il caso tornerà alla Corte d'Appello per un nuovo giudizio sulla Procedibilità d'ufficio per truffa.
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Remissione tacita di querela: l’assenza fa chiudere il processo
La Corte di Cassazione ha confermato la decisione con cui il Giudice di Pace ha dichiarato estinto un procedimento per diffamazione. La decisione deriva dalla remissione tacita di querela, verificatasi perché La Persona Offesa non si è presentata in udienza pur essendo stata espressamente avvertita delle conseguenze della sua assenza. L'interessato ha proposto ricorso sostenendo che l'assenza fosse dovuta a un errore di segnatura della data da parte del proprio avvocato. I giudici supremi hanno dichiarato il ricorso inammissibile sotto tre profili. In primo luogo, La Persona Offesa non si era mai costituita parte civile e quindi non aveva il diritto di impugnare la sentenza. In secondo luogo, l'impugnazione è stata presentata oltre i termini di legge. Infine, il presunto disguido dello studio legale non costituisce una giustificazione oggettiva idonea a superare la presunzione di rinuncia. La Persona Offesa deve versare tremila euro alla Cassa delle Ammende oltre alle spese processuali.
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Remissione Tacita Querela: Assenza Vittima Estingue Reato
Due proprietari di cani hanno causato lesioni colpose a una persona. Il Giudice di pace ha dichiarato il reato estinto per remissione tacita di querela, poiché la persona offesa non si è presentata in udienza, nonostante fosse stata avvertita delle conseguenze. Il Procuratore ha fatto ricorso, sostenendo che l'assenza non bastava, dato che l'avvocato della persona offesa aveva insistito per il prosieguo. La Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che la mancata comparizione della persona offesa, se avvertita, integra la remissione tacita di querela.
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Assenza in udienza: la remissione tacita di querela non è automatica
Un Lavoratore subisce lesioni personali colpose. Il Giudice di Pace dichiara l'estinzione del reato per remissione tacita di querela, poiché la Persona Offesa non si presenta in udienza. Tuttavia, la Persona Offesa aveva inviato documentazione (prenotazione volo per la Sicilia) a giustificazione dell'assenza. Il Pubblico Ministero ricorre. La Corte di Cassazione annulla la sentenza, stabilendo che la remissione tacita di querela non può essere desunta dalla sola assenza. Il giudice deve valutare attentamente tutti gli atti e le giustificazioni fornite dalla Persona Offesa. La sentenza viene rinviata al Giudice di Pace per un nuovo esame.
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Querelante coimputato assente: nessuna remissione tacita
Un imputato, assolto per particolare tenuità del fatto, ricorre in Cassazione per ottenere l'estinzione del reato. Egli sostiene che l'assenza in udienza della persona offesa equivalga a una remissione tacita di querela, secondo le nuove norme della Riforma Cartabia. I giudici supremi respingono la tesi difensiva. La persona offesa rivestiva contemporaneamente il ruolo di coimputato per reati reciproci scaturiti dallo stesso episodio. Il coimputato gode della facoltà di non rispondere e non ha l'obbligo di deporre come un comune testimone. Di conseguenza, la sua mancata presenza riflette una strategia processuale a tutela della propria posizione e non esprime disinteresse verso il processo. La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente alle spese.
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Remissione tacita di querela: accusa sconfitta in Cassazione
Un cittadino viene imputato per il reato di furto semplice. Il giudice di merito dichiara il non doversi procedere perché la persona offesa attua una remissione tacita di querela e l'imputato non ricusa tale remissione. La Procura Generale impugna la decisione, sostenendo che il fatto debba essere qualificato come furto in abitazione o rapina, reati procedibili d'ufficio. La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile: l'impugnazione della pubblica accusa è generica e priva di motivi specifici contro la corretta motivazione del tribunale. L'estinzione del reato per remissione tacita di querela diventa quindi definitiva, confermando il proscioglimento dell'imputato.
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Remissione tacita di querela: notifica mancata e processo
Un Giudice di Pace dichiarava estinto il reato di minaccia per remissione tacita di querela a causa dell'assenza della vittima in udienza. Il magistrato aveva disposto l'avvertimento che la mancata comparizione avrebbe comportato l'abbandono dell'accusa, ma la notifica del verbale non era andata a buon fine per irreperibilità della destinataria. Su sollecitazione della persona offesa, il Pubblico Ministero ha proposto ricorso in Cassazione. La Suprema Corte ha accolto l'impugnazione e ha annullato la sentenza con rinvio. L'assenza del querelante non estingue il reato se la parte non ha mai ricevuto legalmente l'espresso avviso sulle conseguenze processuali della propria condotta.
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Remissione tacita di querela: l’assenza cancella l’aggressione
Due persone denunciano un'aggressione subita con percosse, lesioni fisiche e pesanti minacce verbali. Il giudice di pace cita le vittime a comparire in aula con l'espresso avvertimento che l'assenza ingiustificata comporta la rinuncia all'azione penale. Nel giorno dell'udienza i querelanti e il loro difensore non si presentano in aula in orario. Il giudice dichiara il reato estinto. Le vittime impugnano la decisione sostenendo di non aver mai voluto ritirare le accuse. La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile. I giudici confermano che l'assenza ingiustificata dopo un chiaro avvertimento formale concretizza una remissione tacita di querela. Le vittime perdono la causa e devono pagare le spese processuali e tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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Remissione tacita di querela: il furto al supermercato non è punibile
Un uomo viene accusato di tentato furto aggravato per aver nascosto generi alimentari in una borsa all'interno di un supermercato. Il tribunale di primo grado dichiara l'improcedibilità per l'avvenuta remissione tacita di querela, dovuta alla mancata presentazione in udienza della persona offesa. Successivamente, la Corte d'Appello condanna l'imputato ritenendo sussistente l'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso della difesa: con l'entrata in vigore della Riforma Cartabia, anche il furto aggravato è procedibile a querela. Poiché si è verificata una valida remissione tacita di querela (la vittima non si è presentata in udienza nonostante l'espresso avvertimento del giudice), il reato deve considerarsi estinto. La Cassazione annulla quindi la condanna senza rinvio.
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Remissione tacita di querela: il ritardo non cancella il processo
Il Giudice di Pace dichiarava estinto il reato a carico dell'Imputato per remissione tacita di querela, ritenendo che la mancata comparizione della Persona Offesa all'udienza equivalesse alla volontà di ritirare la denuncia. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso del Procuratore Generale. La Persona Offesa si era trasferita prima della notifica (avvenuta per compiuta giacenza), l'avviso in citazione era ambiguo e, soprattutto, la vittima e il suo avvocato si erano presentati in udienza, seppur in ritardo, prima della chiusura del verbale. La Suprema Corte annulla la sentenza senza rinvio e ordina la trasmissione degli atti al Giudice di Pace per la celebrazione del processo.
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Remissione tacita di querela: l’assenza giustificata non cancella il reato
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per invasione di edifici nei confronti di un gruppo di occupanti abusivi di un immobile. I ricorrenti sostenevano che la mancata comparizione in udienza della comproprietaria dell'immobile costituisse una remissione tacita di querela, dato che era stata avvertita che l'assenza sarebbe stata interpretata in tal senso. Tuttavia, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso, rilevando che la persona offesa aveva giustificato per due volte la propria assenza, prima per uno sciopero aereo e poi per un infortunio. Tali giustificazioni dimostrano la chiara volontà di insistere nell'azione penale e non di rinunciarvi. Di conseguenza, non si è verificata alcuna remissione tacita di querela e la condanna a carico degli occupanti è diventata definitiva.
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Remissione tacita di querela: quando l’assenza ferma il giudice
Il Tribunale ordinava l'accompagnamento coattivo di un testimone-querelante non comparso in udienza. L'Imputato ricorreva in Cassazione, sostenendo che l'assenza ingiustificata integrasse una remissione tacita di querela, vietando così l'accompagnamento forzato. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per mancanza di interesse concreto. I giudici hanno chiarito che se l'assenza del querelante ha già prodotto la remissione tacita di querela, con conseguente estinzione del reato, un successivo provvedimento di accompagnamento coattivo non può cancellare questo effetto favorevole per l'imputato. Se invece l'assenza era giustificata, l'effetto estintivo non si sarebbe comunque prodotto. Di conseguenza, l'Imputato non riceve alcun danno concreto dall'ordinanza del giudice.
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Furto in negozio: la remissione tacita di querela salva l’imputato
Il Tribunale di Fermo ha dichiarato il non luogo a procedere nei confronti di un uomo accusato di furto aggravato ai danni di un locale commerciale. La decisione è scaturita dalla mancata comparizione in udienza della persona offesa, regolarmente citata con l'avvertimento che l'assenza sarebbe stata interpretata come remissione tacita di querela. Il Procuratore della Repubblica ha proposto ricorso in Cassazione, sostenendo erroneamente che si trattasse di furto in abitazione, reato procedibile d'ufficio. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che il furto in un esercizio commerciale, a seguito della Riforma Cartabia, è procedibile a querela. Di conseguenza, l'assenza ingiustificata della vittima configura una valida remissione tacita di querela, determinando l'estinzione del reato e la vittoria definitiva dell'imputato.
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Remissione tacita di querela: il silenzio della vittima salva il ladro
Il Ricorrente era stato condannato per il furto di concime ai danni di un consorzio di bonifica. Nel frattempo, in un processo separato contro un complice, la vittima non si era presentata a testimoniare, determinando una remissione tacita di querela. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'imputato, stabilendo che la remissione tacita di querela si estende automaticamente a tutti i coimputati che non l'abbiano espressamente rifiutata. Di conseguenza, la Suprema Corte ha annullato senza rinvio la condanna, dichiarando il reato estinto. L'imputato ottiene così la cancellazione della condanna, pur dovendo pagare le spese del procedimento come previsto dalla legge in caso di remissione.
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Remissione tacita di querela: l’assenza in aula cancella il reato
Il Procuratore Generale ha impugnato la decisione del Giudice di Pace che dichiarava estinto il reato per remissione tacita di querela. Il querelante non si era presentato all'udienza nonostante l'espresso avvertimento del giudice: l'assenza ingiustificata sarebbe stata interpretata come volontà di abbandonare la causa. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Procuratore. I giudici hanno confermato che la mancata comparizione della persona offesa, se preventivamente avvisata delle conseguenze, costituisce a tutti gli effetti una remissione tacita di querela, determinando l'estinzione del procedimento penale.
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Remissione tacita di querela: l’acconto non cancella la condanna
Gli Imputati sono stati condannati per tentato furto in abitazione e tentato sequestro di persona, avendo chiuso a chiave la vittima in casa. La difesa ha sostenuto che il reato di sequestro fosse estinto per remissione tacita di querela, a seguito della riforma Cartabia che ha reso il reato procedibile a querela. A sostegno di ciò, ha presentato una quietanza di pagamento parziale firmata dalla vittima e la sua mancata costituzione come parte civile. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno chiarito che una semplice ricevuta di acconto non prova la volontà di perdonare i colpevoli. Inoltre, non partecipare al processo civile non equivale a rinunciare alla punizione penale. Di conseguenza, la condanna a quattro anni di reclusione è stata confermata.
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Assente in aula? Non è remissione tacita di querela, dice la Cassazione
La Corte di Cassazione chiarisce i presupposti per la remissione tacita di querela. Una Persona Offesa non si presenta in udienza, e il Tribunale archivia il caso, interpretando l'assenza come una rinuncia a procedere. La Cassazione annulla questa decisione. Sancisce un principio fondamentale: la sola assenza non basta. Per configurare una remissione tacita di querela, è indispensabile che la vittima sia stata formalmente citata a comparire come testimone e abbia ricevuto un avviso specifico sulle conseguenze della sua assenza. In mancanza di questi requisiti formali, il processo deve continuare. La volontà di rinunciare alla punizione del colpevole non può essere presunta.
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Remissione tacita querela: assente in udienza ma il processo va avanti
La Corte di Cassazione chiarisce le condizioni per la remissione tacita di querela. Un uomo era accusato di truffa aggravata, ma il Tribunale aveva chiuso il caso perché la vittima, avvertita delle conseguenze, non si era presentata all'udienza predibattimentale. La Procura ha fatto ricorso. La Cassazione ha accolto il ricorso, stabilendo un principio fondamentale: l'assenza della vittima vale come ritiro della denuncia solo se questa è stata citata specificamente 'come testimone'. Poiché l'udienza predibattimentale non serve per raccogliere testimonianze, l'assenza in quella sede è irrilevante. Il processo deve quindi proseguire.
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