La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un Procuratore in un caso di truffa online. Nonostante la truffa sia avvenuta a distanza, una recente modifica legislativa (L. 90/2024) ha introdotto una nuova aggravante specifica (art. 640, co. 2, n. 2-ter c.p.) per la truffa telematica. A differenza di altre aggravanti, questa non rende il reato procedibile d'ufficio. Pertanto, la remissione della querela da parte della vittima ha correttamente estinto il reato, confermando la decisione del tribunale.
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