Una persona, accusata del reato di lesioni lievi, viene prosciolta perché la vittima non si presenta in udienza. Il Pubblico Ministero contesta la decisione, sostenendo che la vittima non fosse stata avvisata che la sua assenza sarebbe valsa come ritiro della denuncia. La Corte di Cassazione, però, respinge il ricorso. Dopo aver controllato gli atti, i giudici hanno confermato che la persona offesa era stata correttamente informata. La sua assenza, quindi, è stata correttamente interpretata come una remissione tacita di querela, chiudendo definitivamente il caso.
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