La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 3631/2026, ha stabilito un principio cruciale in materia di rifiuto alcoltest. Un conducente, assolto in primo grado per il reato di rifiuto di sottoporsi all'alcoltest perché non avvisato della facoltà di farsi assistere da un avvocato, ha visto la sua assoluzione annullata. La Corte ha chiarito che l'obbligo dell'avviso sussiste solo se l'accertamento viene effettivamente svolto. In caso di rifiuto, l'atto non si compie e la garanzia difensiva non è necessaria. La Corte ha invece confermato l'assoluzione per il reato di guida senza patente per recidiva, poiché la Procura non aveva provato il definitivo accertamento della precedente violazione.
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