La Corte di Cassazione ha affrontato il caso di un tentato furto agli sportelli bancomat, inizialmente punito con condanna. La Corte d'Appello aveva rilevato la nullità della sentenza per la generica contestazione dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 7 c.p., disponendo la regressione del processo. Tuttavia, i ricorrenti hanno eccepito che, caduta l'aggravante, il reato diveniva procedibile solo a querela, atto mancante nel caso di specie. La Suprema Corte ha accolto il ricorso, stabilendo che la mancata contestazione specifica dell'aggravante impedisce la regressione se il reato è ormai improcedibile. Il tema del furto aggravato e querela risulta decisivo: in assenza di querela e di una valida contestazione dell'aggravante che rende il reato perseguibile d'ufficio, il processo deve concludersi con l'annullamento senza rinvio.
Continua »