Un imprenditore siciliano ha chiesto il rimborso del novanta per cento delle imposte (IVA, IRPEF e ILOR) versate per gli anni dal 1990 al 1992, avvalendosi delle agevolazioni per le vittime del terremoto del 1990. L'Agenzia delle Entrate ha rifiutato la richiesta. La Corte di Cassazione ha stabilito che il rimborso tasse sisma 1990 non spetta per l'IVA, poiché contrasta con il diritto europeo. Per le altre imposte, il rimborso a favore delle imprese costituisce un potenziale aiuto di Stato illegittimo. Di conseguenza, i giudici hanno accolto il ricorso dell'amministrazione finanziaria, rinviando la causa alla Commissione tributaria regionale. Quest'ultima dovrà verificare se l'agevolazione rispetti i limiti comunitari del "de minimis" o se compensi danni reali e diretti causati dal sisma, senza generare ingiustificati arricchimenti.
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