I coeredi di un contribuente hanno ottenuto una sentenza definitiva che riconosceva il diritto al rimborso del novanta per cento dell'Irpef versata in eccedenza per gli anni dal 1990 al 1992, a seguito del sisma in Sicilia. Di fronte al pagamento parziale dello Stato, gli eredi hanno avviato un giudizio di ottemperanza tributario. L'Agenzia delle Entrate ha eccepito i limiti di spesa e la riduzione al cinquanta per cento previsti dalle leggi successive. La Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia, stabilendo che i limiti quantitativi e le modalità di rimborso si applicano anche in fase esecutiva, nonostante il giudicato sul diritto al rimborso. Il giudice dell'ottemperanza deve verificare la disponibilità dei fondi e, se insufficienti, nominare un commissario ad acta per attivare le procedure di contabilità pubblica, senza azzerare i diritti del contribuente.
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