Un Ricorrente ha presentato istanza di ricusazione del giudice, sostenendo che il magistrato fosse incompatibile per aver gestito un precedente procedimento a suo carico, poi archiviato. La Corte d'Appello ha dichiarato l'istanza inammissibile, rilevando che il Giudice si era limitato a un rinvio dell'udienza, senza esprimere giudizi, e che le motivazioni erano generiche. La Suprema Corte ha confermato l'inammissibilità del ricorso, ribadendo che le cause di ricusazione sono norme eccezionali e vanno interpretate in modo tassativo. Il Ricorrente non ha dimostrato l'effettiva attività giurisdizionale del Giudice nel caso contestato né ha specificato adeguatamente la causa di incompatibilità. Il Ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Continua »