Una società creditrice ha richiesto la dichiarazione di fallimento di una società debitrice, pronunciata dal Tribunale e confermata in appello. La debitrice ha proposto ricorso in Cassazione sostenendo di non essere fallibile in quanto piccola impresa artigiana, di non aver ricevuto validamente la notifica della convocazione via PEC a causa dello sfratto subito, e che l'attività era cessata da oltre un anno. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. I giudici hanno chiarito che la fallibilità si basa esclusivamente su parametri numerici oggettivi (attivo e debiti, inclusi quelli contestati), che la notifica via PEC all'indirizzo del Registro delle Imprese è sempre valida anche dopo la cessazione dell'attività, e che il termine di un anno per il fallimento decorre solo dalla cancellazione formale dal registro.
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