La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in esame, ha chiarito che il beneficio della registrazione a debito, previsto per le sentenze che condannano al risarcimento del danno da reato, non si estende agli atti del successivo procedimento esecutivo. In particolare, l'ordinanza di assegnazione di crediti è un atto autonomo con effetto traslativo, soggetto a imposta di registro proporzionale e non beneficia del regime fiscale agevolato della sentenza presupposta. La Corte ha accolto il ricorso dell'Amministrazione Finanziaria, cassando la decisione dei giudici di merito e affermando il principio della tassazione autonoma degli atti esecutivi.
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