L'Agenzia delle Entrate ha rettificato la dichiarazione di un Comune, sostenendo la perdita della qualifica di soggetto passivo IVA per il servizio di erogazione del gas metano, poiché affidato in concessione a terzi. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del fisco, confermando che la concessione di un servizio pubblico dietro corrispettivo costituisce un'attività economica a prestazioni corrispettive. Di conseguenza, il Comune agisce in regime privatistico e mantiene la veste di soggetto passivo IVA sui canoni percepiti, conservando il diritto alla detrazione dell'imposta. L'esclusione dall'IVA per gli enti pubblici si applica infatti solo se l'attività è svolta direttamente dall'ente e nell'esercizio di poteri autoritativi.
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