Una società edile, a fronte di perdite sistematiche per cinque anni, ha richiesto la disapplicazione della disciplina sulle società di comodo. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado aveva accolto la richiesta, adducendo come giustificazione la crisi del settore edile e un riassetto societario interno. La Corte di Cassazione ha annullato tale decisione, stabilendo che una crisi generica e le scelte imprenditoriali interne non costituiscono 'situazioni oggettive' sufficienti a giustificare le perdite. Per evitare la qualifica di società di comodo, è necessario dimostrare l'esistenza di eventi specifici, straordinari ed esterni alla volontà dell'impresa che abbiano reso impossibile il conseguimento di ricavi.
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