Un Detenuto, sottoposto al regime speciale dell'Art. 41-bis, aveva ottenuto il diritto a colloqui visivi tramite videoconferenza con i familiari, in sostituzione di quelli in presenza, a causa dell'emergenza Covid-19. Il Tribunale di Sorveglianza aveva confermato questa decisione. Il Ministero della Giustizia ha presentato ricorso in Cassazione, sostenendo che i colloqui visivi detenuti tramite videoconferenza sono ammessi solo in casi di impossibilità oggettiva ed eccezionale di svolgere il colloquio in presenza, non per la generica persistenza dello stato di emergenza sanitaria. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, annullando la decisione del Tribunale di Sorveglianza. Ha stabilito che la motivazione era troppo generica e non aveva valutato l'effettiva impossibilità dei familiari di recarsi in carcere. La sentenza ha quindi ribadito che il diritto ai colloqui visivi detenuti tramite videoconferenza è eccezionale.
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