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Regime Di Sorveglianza Particolare

9 provvedimenti applicano questo termine

Definizione

Un regime detentivo più restrittivo applicato a detenuti che, con i loro comportamenti, compromettono la sicurezza e l'ordine all'interno degli istituti penitenziari.

Norme più ricorrenti in questi provvedimenti

Provvedimenti

Regime di sorveglianza particolare: proteste in carcere, ricorso respinto
Un Detenuto, già sottoposto al regime detentivo speciale previsto dall'articolo 41-bis dell'Ordinamento Penitenziario, ha contestato l'applicazione del regime di sorveglianza particolare, disposto a seguito di numerose sanzioni disciplinari per proteste intramurarie. Il Tribunale di sorveglianza aveva confermato la misura, riconoscendo solo il diritto a una sedia. Il Detenuto ha presentato ricorso in Cassazione, sostenendo la giustificatezza delle sue proteste. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando l'applicazione del regime di sorveglianza particolare e condannando il Detenuto al pagamento delle spese processuali e di una somma alla cassa delle ammende.
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Regime di sorveglianza particolare per condotte carcerarie gravi
L'Amministrazione Penitenziaria ha applicato il regime di sorveglianza particolare per sei mesi a un detenuto a causa della sua condotta pericolosa. Il soggetto ha commesso quattro gravi episodi in diciotto mesi, passando da semplici infrazioni disciplinari a veri e propri illeciti penali all'interno del carcere. Il Tribunale di Sorveglianza ha respinto il reclamo del recluso, confermando la piena validità della misura di sicurezza. Il detenuto ha quindi presentato ricorso per Cassazione contestando la legittimità della decisione. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, accertando che i giudici hanno motivato adeguatamente la pericolosità del comportamento per l'ordine interno. Il detenuto perde la causa e deve pagare le spese legali oltre a una sanzione di tremila euro.
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Regime di sorveglianza particolare: ricorso respinto per vizi
L'Amministrazione penitenziaria ha applicato a un detenuto il regime di sorveglianza particolare per ragioni di sicurezza interna. Il Tribunale di sorveglianza ha respinto il reclamo del recluso confermando la misura. Il detenuto ha quindi proposto ricorso per Cassazione lamentando la mancata acquisizione di alcuni documenti esibiti in videoconferenza durante l'udienza, denunciando la violazione del contraddittorio e un vizio di motivazione. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità, poiché la difesa non ha descritto il contenuto né la rilevanza decisiva dei documenti tralasciati. I giudici hanno confermato la misura restrittiva e hanno condannato il ricorrente alle spese processuali e a una sanzione di tremila euro.
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Regime di sorveglianza particolare: negati i CD per sicurezza
La Corte di Cassazione ha confermato il diniego all'acquisto di un lettore CD e di compact disk musicali per un detenuto sottoposto al regime di sorveglianza particolare. Il Tribunale di sorveglianza aveva rigettato la richiesta evidenziando l'elevata pericolosità del soggetto, responsabile di gravi aggressioni fisiche e verbali contro agenti e compagni. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso del detenuto, ribadendo che l'interesse culturale e ricreativo deve essere bilanciato con le preminenti esigenze di sicurezza dell'istituto penitenziario. Nel caso specifico, i CD avrebbero potuto essere spezzati e utilizzati come armi improprie. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle ammende.
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Regime di sorveglianza particolare: sicurezza batte comodità
La Corte di Cassazione ha confermato l'applicazione del regime di sorveglianza particolare per la durata di sei mesi nei confronti di un detenuto ristretto in regime di 41-bis. Il provvedimento è stato adottato a seguito di numerose e gravi infrazioni disciplinari, tra cui aggressioni fisiche e minacce a compagni di cella e agenti di polizia penitenziaria. La difesa contestava la privazione di arredi non essenziali (come televisore e fornellino), ritenendola contraria alla dignità umana. I giudici hanno dichiarato inammissibile il ricorso, stabilendo che la sottrazione di tali oggetti è legittima e funzionale a prevenire ulteriori condotte violente e a garantire la sicurezza interna del carcere. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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Regime di sorveglianza particolare per un telefono senza SIM
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un detenuto contro il provvedimento che confermava il regime di sorveglianza particolare. Il ricorrente contestava la misura sostenendo che il telefono cellulare rinvenuto nella sua cella fosse privo di batteria e scheda SIM, rendendolo inutilizzabile. I giudici hanno respinto la tesi, chiarendo che la mancanza temporanea di tali componenti non esclude la pericolosità del possesso, poiché le parti mancanti possono essere facilmente nascoste altrove e riassemblate rapidamente. Di conseguenza, la Suprema Corte ha confermato la legittimità della sanzione disciplinare, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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Doppia violenza in carcere: legittimo il regime di sorveglianza
Un detenuto ha contestato l'applicazione del regime di sorveglianza particolare, sostenendo che fosse basato su un unico episodio di violenza già sanzionato. La Corte di Cassazione ha respinto il suo ricorso, ritenendolo inammissibile. I giudici hanno chiarito che la misura era legittima perché fondata su due distinti episodi: prima la partecipazione a una condotta violenta e poi un'aggressione fisica diretta. La pluralità di comportamenti pericolosi ha giustificato pienamente l'adozione del regime restrittivo. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende.
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Sorveglianza particolare: TV e fornellino in cella?
Un detenuto, sottoposto al regime di sorveglianza particolare per aver gravemente aggredito un agente, ottiene dal Tribunale di Sorveglianza il permesso di usare TV e fornellino. L'amministrazione penitenziaria ricorre in Cassazione. La Suprema Corte annulla la decisione, affermando che, data la comprovata aggressività del soggetto, il divieto di possedere oggetti facilmente trasformabili in armi è legittimo e necessario per la sicurezza interna dell'istituto. La Corte chiarisce inoltre che il regime di sorveglianza particolare non è un mero provvedimento disciplinare e può essere sindacato nel merito dal giudice.
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Regime detentivo: quando una decisione è superabile
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un detenuto che chiedeva l'esecuzione di un precedente ordine giudiziario favorevole riguardo al suo regime detentivo. La Corte ha stabilito che la decisione originaria costituiva un "giudicato debole", superabile da nuove circostanze come il trasferimento del detenuto, l'imposizione di un regime di sorveglianza particolare e l'emanazione di nuove normative amministrative sulle modalità di isolamento.
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