Un Avvocato, iscritto all'albo ma non alla Cassa Forense, è stato iscritto d'ufficio dall'INPS alla Gestione Separata per il 2011. La Corte d'Appello aveva annullato la richiesta di contributi, ritenendo l'attività occasionale per il reddito inferiore a 5.000 euro. L'INPS ha presentato ricorso. La Cassazione ha accolto il ricorso, stabilendo che l'obbligo di iscrizione alla Gestione Separata per i professionisti deriva dall'esercizio *abituale* dell'attività, non dal superamento della soglia di 5.000 euro, che è rilevante solo per il lavoro autonomo *occasionale*. La causa è rinviata alla Corte d'Appello per accertare la natura abituale dell'attività.
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