Un detenuto sottoposto al regime di carcere duro (41-bis) ha presentato un reclamo lamentando che il suo trasferimento in una specifica area riservata avesse peggiorato le sue condizioni, riducendo la socialità e annullando le sue attività lavorative. Il Tribunale di Sorveglianza ha accolto la richiesta, ma il Ministero della Giustizia ha fatto ricorso. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Ministero, stabilendo che lo spostamento "orizzontale" all'interno dello stesso circuito penitenziario rientra nella discrezionalità dell'amministrazione. Di conseguenza, non essendoci la lesione di un vero e proprio diritto soggettivo, non è ammesso il reclamo giurisdizionale del detenuto, ma solo un reclamo generico non impugnabile. La decisione precedente è stata quindi annullata senza rinvio.
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