La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 23844/2025, ha stabilito che un ricorso contro un provvedimento di archiviazione, emesso a seguito di opposizione della persona offesa, deve essere riqualificato come reclamo ex art. 410-bis c.p.p. e trasmesso al Tribunale competente. La Corte ha chiarito che, dopo la riforma del 2017, l'impugnazione diretta in Cassazione è preclusa, essendo il reclamo l'unico strumento esperibile contro l'ordinanza di archiviazione per vizi non procedurali.
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