La Corte di Cassazione conferma la condanna di un individuo per violazione della sorveglianza speciale, nonostante il riconosciuto vizio parziale di mente. La sentenza stabilisce che la diminuita capacità di intendere e di volere non esclude di per sé il dolo, ovvero l'intenzione di commettere il reato. La Corte distingue nettamente tra il piano dell'imputabilità e quello della colpevolezza, affermando che anche un soggetto seminfermo può agire con coscienza e volontà. Il ricorso, basato sulla presunta assenza di dolo a causa di un disturbo di personalità, è stato quindi respinto.
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