Un imputato, condannato per un reato, ha impugnato la sentenza lamentando il mancato accoglimento di una richiesta di patteggiamento. La richiesta, inizialmente respinta dal G.U.P., era stata riproposta al Tribunale con una nuova condizione, la sospensione condizionale della pena. La Corte d'Appello ha ritenuto che questa modifica rendesse la richiesta una 'nuova domanda', necessitando un nuovo consenso del Pubblico Ministero. La Cassazione ha confermato questa interpretazione, rigettando il ricorso dell'imputato. Il rinnovo richiesta patteggiamento con clausole diverse richiede un nuovo accordo tra le parti.
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