La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 19897/2024, ha stabilito che la parte adempiente in un contratto preliminare può legittimamente esercitare il recesso per inadempimento e trattenere la caparra, anche se inizialmente aveva richiesto la risoluzione del contratto. La Corte ha chiarito che lievi difformità urbanistiche, facilmente sanabili, non giustificano il rifiuto della controparte di stipulare il contratto definitivo. In questo caso, il rifiuto dell'acquirente di procedere all'acquisto è stato ritenuto un inadempimento grave, legittimando la ritenzione della caparra da parte del venditore.
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