Una fondazione, nel ruolo di acquirente, stipula un contratto di opzione per l'acquisto di un terreno. Successivamente, si rifiuta di firmare il contratto definitivo, sostenendo che la venditrice non avesse consegnato tutti i documenti catastali entro il termine essenziale pattuito. L'acquirente chiede quindi la restituzione delle somme versate e il pagamento della penale. La Corte di Cassazione rigetta il ricorso dell'acquirente. I giudici chiariscono che il comportamento delle parti, che hanno continuato a trattare anche dopo la scadenza, dimostra una rinuncia tacita ad avvalersi del termine essenziale. Inoltre, le lievi difformità catastali e la mancanza di documenti secondari non impedivano la vendita, accertata regolare dal consulente tecnico. Di conseguenza, il rifiuto di stipulare l'atto da parte dell'acquirente costituisce un grave inadempimento, legittimando la venditrice a trattenere le somme ricevute.
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