Un agente di commercio ha esercitato il recesso per giusta causa dell'agente, accusando l'azienda preponente di aver violato il suo patto di esclusiva concludendo affari direttamente nella sua zona. La Corte di Cassazione ha stabilito un principio fondamentale: la conclusione di singoli affari da parte dell'azienda, tramite propri dipendenti, nella zona dell'agente non costituisce di per sé un grave inadempimento. Tale condotta è lecita se occasionale e non sistematica. Di conseguenza, non giustifica il recesso per giusta causa dell'agente, ma genera per quest'ultimo il diritto a percepire le cosiddette provvigioni indirette. La Corte ha quindi annullato la precedente decisione, rinviando il caso per una nuova valutazione basata su questo principio.
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