La controversia riguarda un preliminare di vendita di cosa altrui relativo a terreni agricoli concessi in leasing al promittente venditore. Il promittente venditore si era impegnato ad acquistare personalmente i beni dalla società proprietaria per poi trasferirli alla promissaria acquirente. Nonostante la diffida formale e la convocazione davanti al notaio, il venditore non si è presentato, ammettendo la mancanza di fondi per riscattare il leasing. La promissaria acquirente ha esercitato il recesso contrattuale, chiedendo la restituzione del doppio della caparra confirmatoria versata. Il promittente venditore ha contestato presunti inadempimenti della controparte legati a trattative di rinegoziazione del prezzo. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso del venditore, confermando la piena legittimità del recesso per grave e colpevole inadempimento del promittente venditore.
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