Un professionista è stato condannato per **bancarotta fraudolenta transnazionale** in concorso, a causa di operazioni dolose che hanno causato il fallimento di una società, inclusi trasferimenti di beni all'estero. La Corte d'Appello aveva parzialmente riformato la sentenza iniziale, riducendo la confisca e le pene accessorie. Il professionista ha presentato ricorso in Cassazione, contestando la sproporzione della pena rispetto a un coimputato e l'errata valutazione delle circostanze attenuanti, oltre alla qualifica di transnazionalità. La Cassazione ha annullato la sentenza solo per quanto riguarda la determinazione della pena e l'applicazione delle circostanze attenuanti, rinviando il caso a una diversa sezione della Corte d'Appello. Ha invece confermato la responsabilità del professionista e la qualifica di reato transnazionale.
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