La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un detenuto contro il diniego di un permesso premio. Il condannato, colpevole di un reato ostativo come l'associazione a delinquere finalizzata al narcotraffico, sosteneva un errore nel calcolo della pena già scontata. Secondo la Corte, però, il ricorso era troppo generico. Il detenuto non ha specificato in modo chiaro perché il calcolo fosse sbagliato, in particolare riguardo alle riduzioni di pena per il sovraffollamento carcerario. La sentenza ribadisce un principio fondamentale: nel calcolo per il permesso premio reato ostativo, si considera solo la pena scontata dopo la commissione del crimine stesso. Di conseguenza, il diniego del beneficio è stato confermato.
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