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Reato Ostativo

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232 provvedimenti applicano questo termine

Provvedimenti

Detenzione domiciliare provvisoria: no al ricorso immediato
Il Magistrato di Sorveglianza ha dichiarato inammissibile la richiesta di detenzione domiciliare provvisoria presentata da un condannato, ritenendo ostativo il reato in esecuzione. Il condannato ha proposto ricorso in Cassazione, lamentando il mancato calcolo dello sconto di pena per liberazione anticipata. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che il provvedimento provvisorio del magistrato ha natura meramente interinale e non è autonomamente impugnabile. La decisione finale spetta infatti al Tribunale di Sorveglianza. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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Misure alternative alla detenzione: ricorso inutile e zero spese
Il Tribunale di Sorveglianza dichiarava inammissibili le richieste di misure alternative alla detenzione presentate da un condannato, ritenendo che non avesse ancora espiato la quota di pena relativa a un reato ostativo (associazione mafiosa) inserito nel cumulo. Il condannato proponeva ricorso in Cassazione. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. Per la detenzione domiciliare, la misura era già stata concessa in pendenza di giudizio. Per l'affidamento in prova, le modifiche normative introdotte dal d.l. 162/2022 consentono ora al Tribunale di Sorveglianza di valutare direttamente il superamento della pericolosità sociale del condannato. Di conseguenza, il ricorrente potrà presentare una nuova istanza basata sui nuovi parametri normativi, escludendo anche la condanna alle spese processuali.
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Liberazione condizionale: via libera anche senza collaborare
Il Tribunale di Sorveglianza aveva dichiarato inammissibile la richiesta di liberazione condizionale presentata da un detenuto condannato a trenta anni di reclusione per sequestro di persona a scopo di estorsione, ritenendo che non avesse interamente espiato la pena per tale reato ostativo e non avesse collaborato con la giustizia. La Corte di Cassazione ha annullato la decisione con rinvio. I giudici di legittimità hanno rilevato che una nuova legge, entrata in vigore successivamente, ha modificato le regole per i reati ostativi, consentendo l'accesso ai benefici penitenziari anche in assenza di collaborazione con la giustizia, purché sussistano determinati requisiti di ravvedimento e risarcimento. Trattandosi di norma più favorevole, essa deve essere applicata retroattivamente dal giudice di rinvio.
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Sospensione dell’ordine di esecuzione: il limite sale a 4 anni
Il Condannato ha contestato la mancata sospensione dell'ordine di esecuzione per una pena complessiva di poco superiore ai tre anni. Il Tribunale aveva respinto la richiesta ritenendo invalicabile la soglia dei tre anni e considerando ostativo il reato di rapina. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ricordando che la Corte Costituzionale ha innalzato a quattro anni il limite di pena per ottenere la sospensione dell'ordine di esecuzione. Inoltre, la Suprema Corte ha chiarito che il delitto di rapina impedisce la sospensione solo se aggravato ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, del codice penale. L'ordinanza è stata quindi annullata con rinvio per una nuova valutazione.
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Esecuzione della pena presso il domicilio: no al cumulo scisso
Il Tribunale di Sorveglianza ha negato a una detenuta l'esecuzione della pena presso il domicilio ai sensi della legge 199/2010. La donna scontava una pena cumulativa comprendente anche reati ostativi, e chiedeva la scissione del cumulo sostenendo di aver gi espiato la quota di pena relativa al reato ostativo. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I giudici hanno stabilito che il cumulo di pene comprendente reati ostativi non pu" essere scisso per concedere la misura alternativa, anche se la parte di pena per il reato ostativo " gi stata scontata. La preclusione si basa sulla pericolosit soggettiva del condannato, desunta dal suo intero percorso criminale.
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Scioglimento del cumulo: no al domicilio se c’è un reato ostativo
Il Condannato ha proposto ricorso per cassazione contro il provvedimento del Tribunale di Sorveglianza che ha respinto la richiesta di scontare la pena detentiva presso il proprio domicilio. La decisione si fonda sulla presenza, nel cumulo delle pene da espiare, di un reato ostativo. La Suprema Corte ha confermato che non è ammesso lo scioglimento del cumulo per consentire l'applicazione della misura alternativa per i soli reati non ostativi, anche se la pena per il reato ostativo risulta già espiata. Di conseguenza, la Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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Affidamento in prova: l’affetto materno non è legame mafioso
Il Tribunale di Sorveglianza aveva negato l'affidamento in prova a una donna condannata per favoreggiamento aggravato, ritenendo non provata l'assenza di attuali legami con la criminalità organizzata. Il diniego si basava principalmente sui rapporti con i figli, in passato vicini ad ambienti mafiosi. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della donna, annullando la decisione. I giudici di legittimità hanno chiarito che il mero mantenimento dei rapporti affettivi con i familiari più stretti, come i figli, non dimostra in modo automatico la partecipazione a una rete criminale. Il Tribunale ha compiuto un salto logico, omettendo di valutare elementi positivi come il buon percorso carcerario, la morte del marito (reale tramite con il clan) e la revoca dei sequestri sui beni. La causa è stata rinviata per un nuovo esame.
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Permesso premio negato: senza risarcimento niente libertà
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso de Il Detenuto contro il diniego di concessione di un permesso premio. Il richiedente, condannato per reati ostativi e non collaborante con la giustizia, non ha dimostrato la rottura dei legami con la criminalità organizzata né l'adempimento degli obblighi di riparazione civile verso le vittime. La Suprema Corte ha ribadito che, secondo la riforma Cartabia, l'accesso ai benefici penitenziari per i detenuti non collaboratori richiede prove rigorose sia sulla mancanza di pericolosità sociale sia sul risarcimento del danno, o sull'assoluta impossibilità di provvedervi. Di conseguenza, il diniego è stato confermato e Il Detenuto è stato condannato al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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Proroga del 41-bis: il boss perde il ricorso in Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un detenuto contro la proroga del 41-bis, il regime detentivo speciale. Il ricorrente sosteneva che il pericolo di collegamenti con il clan fosse svanito, avendo espiato la pena per il reato associativo e non avendo contatti con i familiari. La Suprema Corte ha invece confermato la decisione del Tribunale di Sorveglianza. I giudici hanno valorizzato la biografia criminale del detenuto, il ruolo di vertice nel clan mafioso, la perdurante operatività del gruppo e i colloqui sospetti in carcere. Inoltre, la condotta aggressiva verso la polizia penitenziaria ha dimostrato l'assenza di un reale cambiamento. Di conseguenza, la proroga del 41-bis è legittima anche se la pena per il reato ostativo è terminata, poiché la pena complessiva va considerata come unica. Il ricorrente perde la causa e deve pagare le spese.
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Particolare tenuità del fatto: assolto chi resiste all’agente
Il Tribunale di Bari ha assolto un cittadino accusato di resistenza a pubblico ufficiale, applicando la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto. Il Procuratore della Repubblica ha impugnato la decisione, sostenendo che la legge escludesse espressamente l'applicazione di questo beneficio per tale reato. Tuttavia, durante il giudizio di Cassazione, la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittima l'esclusione automatica per la resistenza a pubblico ufficiale. La Corte di Cassazione ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso della Procura, confermando l'assoluzione dell'imputato grazie all'effetto retroattivo della decisione costituzionale e alla scarsa gravità concreta della condotta.
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Affidamento in prova al servizio sociale negato per reati di mafia
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di una condannata per un reato aggravato da finalità mafiose, confermando il diniego dell'affidamento in prova al servizio sociale. Il Tribunale di sorveglianza aveva respinto la richiesta a causa della mancanza di una collaborazione utile con la giustizia e dell'assenza di elementi concreti che dimostrassero un'effettiva evoluzione positiva della sua personalità. La Suprema Corte ha chiarito che la valutazione sulla personalità spetta ai giudici di merito e non può essere ridiscussa in sede di legittimità. Inoltre, ha precisato che il requisito della collaborazione con la giustizia non costituisce un giudicato e potrà essere rivalutato in futuro, dopo un adeguato periodo di osservazione in carcere. Di conseguenza, la ricorrente perde il ricorso e viene condannata al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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Carenza d’interesse: libero prima della sentenza di Cassazione
Il Condannato, condannato a sette anni di reclusione per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, richiedeva l'affidamento in prova o la detenzione domiciliare. Il Tribunale di Sorveglianza respingeva la richiesta trattandosi di reato ostativo senza collaborazione. Il Condannato proponeva ricorso in Cassazione. Tuttavia, durante la pendenza del ricorso, il Magistrato di Sorveglianza disponeva la sua scarcerazione per intervenuta liberazione anticipata. La Corte di Cassazione ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza d'interesse. Essendo il soggetto già libero, viene meno l'utilità concreta di decidere sulle misure alternative alla detenzione. Di conseguenza, non è stata applicata alcuna condanna alle spese processuali.
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Sospensione dell’ordine di carcerazione: no ai reati gravi
Il Condannato, condannato per reati di droga aggravati, ha impugnato il provvedimento che negava la sospensione dell'ordine di carcerazione. La difesa sosteneva che il Pubblico Ministero dovesse valutare l'assenza di collegamenti con la criminalità organizzata per concedere la sospensione. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che il Pubblico Ministero non ha alcun potere discrezionale. In presenza di reati ostativi indicati dall'articolo 4-bis dell'ordinamento penitenziario, scatta il divieto assoluto di sospensione dell'ordine di carcerazione. Spetta esclusivamente al Tribunale di Sorveglianza valutare la concessione di misure alternative alla detenzione, mentre il Pubblico Ministero deve limitarsi ad applicare la legge ordinando l'immediata carcerazione. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna alle spese.
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Reati ostativi e benefici penitenziari: no alla semilibertà
Il Detenuto, condannato come mandante di un omicidio di stampo mafioso commesso nel luglio 1992, ha richiesto la semilibertà. Il Tribunale di sorveglianza ha respinto l'istanza per mancanza di collaborazione con la giustizia, ritenendo il reato ostativo. Il Detenuto ha proposto ricorso in Cassazione, lamentando l'applicazione retroattiva della norma ostativa e contestando la valutazione dell'aggravante mafiosa. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha stabilito che il giudice dell'esecuzione può rilevare l'aggravante mafiosa direttamente dalla sentenza di condanna, anche se non formalmente contestata. Inoltre, non vi è violazione del principio di irretroattività poiché la disciplina sui reati ostativi e benefici penitenziari era già in vigore al momento del fatto. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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Scioglimento del cumulo: benefici possibili se la pena è espiata
Il Tribunale di Sorveglianza di Napoli aveva dichiarato inammissibile la richiesta di misure alternative alla detenzione avanzata da un condannato, ritenendo che i reati in esecuzione fossero ostativi poiché aggravati dal metodo mafioso. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del condannato, chiarendo che è necessario procedere allo scioglimento del cumulo delle pene quando si deve valutare l'ammissibilità di un beneficio. Nel caso specifico, la pena per il reato ostativo era già stata interamente espiata e l'aggravante mafiosa era stata espressamente esclusa con sentenza definitiva. Di conseguenza, la Cassazione ha annullato l'ordinanza con rinvio per un nuovo esame.
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Esecuzione della pena presso il domicilio: sì al cumulo scisso
Il Tribunale di sorveglianza aveva negato a un detenuto l'esecuzione della pena presso il domicilio a causa di una condanna cumulativa che includeva una rapina aggravata (reato ostativo). Il detenuto ha fatto ricorso, sostenendo che la normativa emergenziale legata alla pandemia da Covid-19 permettesse lo scioglimento del cumulo se la parte di pena per il reato ostativo era già stata scontata. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. I giudici hanno stabilito che la disciplina temporanea emergenziale consente di scindere le pene cumulate. Di conseguenza, se il reato ostativo è già stato espiato, il condannato può scontare la parte residua di pena non ostativa a casa. La Cassazione ha quindi annullato la decisione precedente, ordinando un nuovo giudizio.
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Sospensione dell’ordine di esecuzione negata per reato ostativo
Il Condannato ha richiesto la sospensione dell'ordine di esecuzione per reati in materia di stupefacenti. Il Giudice dell'esecuzione ha rigettato la richiesta a causa della presenza di una circostanza aggravante ad effetto speciale, considerata ostativa ai sensi della legge sull'ordinamento penitenziario. Il Condannato ha proposto ricorso in Cassazione, sostenendo che la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche nel giudizio di bilanciamento avesse annullato l'effetto ostativo dell'aggravante. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, stabilendo che il giudizio di bilanciamento rileva solo per il calcolo della pena e non cancella la natura ostativa del reato. Pertanto, la sospensione dell'ordine di esecuzione non può essere concessa.
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Espulsione come sanzione alternativa: negata per i reati gravi
Il Tribunale di Sorveglianza ha negato a un detenuto straniero, condannato per riduzione in schiavitù commessa nel 1996, l'accesso alla misura dell'espulsione come sanzione alternativa. Il detenuto ha fatto ricorso in Cassazione, sostenendo che l'inserimento del reato tra quelli ostativi, avvenuto nel 2003, non potesse applicarsi retroattivamente al suo caso. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. I giudici hanno chiarito che l'espulsione come sanzione alternativa ha natura prettamente amministrativa e non rieducativa. Di conseguenza, non si applicano i limiti di retroattività tipici delle sanzioni penali e delle misure alternative penitenziarie. Inoltre, nel 1996 la misura non esisteva ancora, escludendo qualsiasi legittimo affidamento del condannato.
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Affidamento in prova al servizio sociale: no se il reato è ostativo
La Corte di Cassazione ha confermato il no all'affidamento in prova al servizio sociale per una donna condannata per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti. Il Tribunale di sorveglianza aveva rigettato la richiesta poiché il reato commesso rientra tra quelli ostativi, che bloccano l'accesso alle misure alternative in assenza di una concreta collaborazione con la giustizia. La condannata ha proposto ricorso lamentando una mancata valutazione del suo percorso rieducativo. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, evidenziando che la gravità del reato e la mancanza di condotte collaborative impediscono legalmente la concessione del beneficio. La ricorrente è stata condannata anche al pagamento delle spese e di tremila euro alla cassa delle ammende.
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Liberazione anticipata: no al diniego automatico per i mafiosi
Il Tribunale di Sorveglianza aveva negato la liberazione anticipata a un detenuto condannato per associazione mafiosa, basandosi sulla relazione della Direzione Distrettuale Antimafia che evidenziava il suo ruolo passato nel clan e la mancanza di collaborazione con la giustizia. La Corte di Cassazione ha annullato questa decisione, stabilendo che la mancata collaborazione non può essere l'unico motivo per negare la liberazione anticipata. In caso di detenzione prolungata e ininterrotta, per negare il beneficio occorre dimostrare che il detenuto abbia fornito un contributo concreto e attuale alla vita del clan dall'interno del carcere. La Cassazione ha quindi rinviato il caso al Tribunale di Sorveglianza per un nuovo esame.
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