Un detenuto, condannato per gravi reati di droga, ha chiesto di scontare la pena in detenzione domiciliare o in affidamento in prova. La sua richiesta si basava sull'idea di estendere una sentenza della Corte Costituzionale, che aveva facilitato l'accesso ai soli permessi premio. La Corte di Cassazione ha respinto questa interpretazione. Ha stabilito un principio chiaro in materia di reati ostativi e benefici penitenziari: le aperture concesse per benefici minori, come i permessi, non si applicano automaticamente a misure alternative più importanti. Di conseguenza, il ricorso del detenuto è stato dichiarato inammissibile, confermando la linea dura per l'accesso a questi benefici per chi non collabora con la giustizia.
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