Il Viaggiatore veniva condannato per il possesso di una carta d'identità falsa valida per l'espatrio. La difesa sosteneva l'esistenza di un falso grossolano, evidenziando anomalie macroscopiche come la dicitura "nubile" per un uomo, la firma di un funzionario di polizia anziché del Sindaco e la stampa su carta comune. La Corte d'Appello aveva confermato la condanna, valorizzando i successivi accertamenti tecnici della polizia. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso del Viaggiatore, annullando la sentenza con rinvio. I giudici di legittimità hanno chiarito che la valutazione sulla punibilità deve concentrarsi sul momento del controllo iniziale e sulla percepibilità immediata delle anomalie da parte di chiunque, senza che i successivi controlli specialistici possano escludere a priori l'evidenza della contraffazione.
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