Un Carabiniere, capopattuglia, è stato accusato del **reato di violata consegna** aggravata. Doveva controllare un detenuto agli arresti domiciliari in una clinica, ma ha solo telefonato, attestando falsamente il controllo. Il detenuto era già stato dimesso. I primi due gradi di giudizio hanno riconosciuto il reato ma hanno applicato la non punibilità per particolare tenuità del fatto. Il militare ha ricorso in Cassazione, contestando la natura dell'ordine come "consegna", la sua corretta comunicazione e l'impossibilità del controllo. La Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ribadito che l'ordine era una consegna valida, la condotta del militare integrava il reato di pericolo presunto, e l'impossibilità oggettiva del controllo non esclude la colpevolezza. La sentenza conferma il principio che la violazione di un ordine specifico è reato, anche se il danno non si verifica.
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