Un imprenditore del settore logistico riceveva una misura restrittiva con obbligo di firma per associazione a delinquere finalizzata alla sottrazione di accise sui carburanti. La difesa contestava sia il ruolo associativo, sia l'assenza di pericoli reali a distanza di cinque anni dai presunti illeciti del 2017. La Corte di Cassazione ha confermato la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, ritenendo l'indagato organicamente inserito nella rete criminale tramite mezzi, autisti e dispositivi tecnici alterati. Tuttavia, i giudici di legittimità hanno annullato l'ordinanza per difetto di motivazione sulla persistenza temporale del pericolo: a cinque anni dai fatti, le esigenze cautelari non possono basarsi su formule astratte ma richiedono elementi attuali e concreti.
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