Un acquirente ha acquistato un'automobile senza alcun contratto scritto, senza prove di pagamento, priva di targhe, documenti e seconde chiavi originali. L'imputato, professionista esperto del commercio automobilistico, ha impugnato la condanna sostenendo l'assenza del dolo specifico. I giudici hanno invece confermato la piena colpevolezza per il reato di ricettazione: la totale irregolarità dell'operazione e la competenza tecnica dell'acquirente dimostrano la consapevolezza della provenienza illecita del veicolo. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la condanna penale e infliggendo le spese di giustizia con una sanzione di tremila euro.
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