Un guidatore veniva fermato alla guida di un motociclo dotato di una targa proveniente da reato, senza fornire alcuna spiegazione sulla sua provenienza. I giudici di merito lo condannavano per il reato di ricettazione. L'imputato ha proposto ricorso in Cassazione contestando la valutazione delle prove, la sussistenza della consapevolezza dell'illecito, il diniego delle attenuanti generiche e la misura della pena. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che la prova dell'intento criminoso nel reato di ricettazione si desume anche dalla mancata o inattendibile giustificazione sul possesso della cosa. Inoltre, le attenuanti generiche richiedono elementi positivi e non la semplice assenza di precedenti penali. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese e al versamento di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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