La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per il reato di ricettazione a carico di un soggetto trovato in possesso di un veicolo contraffatto. Il ricorso dell'imputato, basato sulla mancata individuazione del reato presupposto (es. il furto), è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ribadito un principio fondamentale: per la condanna per ricettazione non è necessario l'accertamento giudiziale del delitto presupposto, essendo sufficiente che il giudice ne affermi l'esistenza attraverso prove logiche.
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