Un uomo, fermato alla guida di un furgone contenente una moto rubata, priva di targa e con il bloccasterzo forzato, è stato condannato per il reato di ricettazione. La difesa ha sostenuto che il silenzio dell'imputato non potesse dimostrare la consapevolezza dell'origine illecita del mezzo, chiedendo di riqualificare il fatto come incauto acquisto. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno stabilito che chi viene trovato in possesso di refurtiva, senza fornire una spiegazione attendibile sulla sua provenienza, risponde del reato di ricettazione. Gli elementi oggettivi, come i segni di scasso e l'assenza di documenti, superano il semplice silenzio difensivo, confermando la piena responsabilità penale del soggetto.
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