L'Amministratore di una società sportiva a responsabilità limitata, poi fallita, ha rimborsato a se stesso circa 44.000 euro precedentemente versati nelle casse sociali. Il giudice di primo grado lo ha assolto ritenendo che il rimborso non avesse causato il fallimento e che mancasse l'intento di danneggiare i creditori. La Corte di Cassazione ha annullato l'assoluzione, accogliendo il ricorso del Procuratore. I giudici hanno chiarito che la bancarotta fraudolenta per distrazione richiede solo il dolo generico, ovvero la volontà di sottrarre risorse alla garanzia dei creditori, senza necessità di un nesso causale diretto con il fallimento. Inoltre, la restituzione di versamenti in conto capitale ai soci configura sempre una distrazione, mentre solo la restituzione di veri e propri mutui può rientrare nella meno grave bancarotta preferenziale. Il caso torna in appello per un nuovo giudizio.
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