L'Imputata era stata condannata in appello per il reato di molestie (art. 660 c.p.), dopo che l'iniziale accusa di stalking era stata derubricata. La condotta consisteva in ripetute telefonate e messaggi all'ex compagno. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della donna, annullando la sentenza con rinvio. I giudici di legittimità hanno rilevato che la Corte d'Appello non ha adeguatamente motivato la sussistenza del reato di molestie, omettendo di verificare se i contatti fossero dettati da petulanza o biasimevole motivo, specialmente alla luce della necessità di gestire il figlio minore. La Cassazione ha chiarito che per la configurabilità del reato non basta un generico fastidio, ma occorre accertare l'effettiva volontà di interferire inopportunamente nella sfera altrui.
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