La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 25596/2023, ha dichiarato inammissibile il ricorso di un uomo condannato per il reato di molestia, commesso tramite numerose telefonate a sfondo sessuale al numero verde di un'azienda. La Corte ha stabilito che la nuova disciplina sulla procedibilità a querela non poteva applicarsi a un giudizio d'appello concluso prima della sua entrata in vigore. Ha inoltre confermato la legittimità della pena detentiva, anziché pecuniaria, data la tendenza dell'imputato a sottovalutare le sanzioni non detentive. Infine, ha escluso l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, data la natura reiterata della condotta molesta.
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