Un informatore della polizia segnala falsamente la presenza di droga in un appartamento per far sfrattare l'inquilino. Le forze dell'ordine trovano effettivamente dello stupefacente, posizionato per incastrare l'affittuario. I giudici condannano l'informatore per il reato di calunnia e detenzione di droga. L'imputato ricorre in Cassazione, sostenendo che si tratti solo di simulazione di reato poiché non aveva fatto il nome dell'inquilino. La Suprema Corte dichiara il ricorso inammissibile. I giudici chiariscono che si configura il reato di calunnia, anche in forma indiretta, quando la falsa accusa, pur senza fare nomi, indica elementi tali da rendere l'addebito chiaramente riferibile a una persona specifica, come l'inquilino storico dell'immobile.
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