L'Agenzia delle Entrate ha contestato a un professionista il trasferimento fittizio della propria residenza fiscale all'estero, precisamente nella Repubblica di San Marino, emettendo un avviso di accertamento per il recupero delle imposte. Il contribuente ha impugnato l'atto dimostrando il suo effettivo radicamento nello Stato estero attraverso prove concrete, come l'acquisto di una casa, la cittadinanza, l'iscrizione alle liste elettorali e le utenze attive. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del fisco. I giudici hanno stabilito che la valutazione delle prove spetta esclusivamente al giudice di merito e non può essere riesaminata in sede di legittimità. Di conseguenza, l'effettiva residenza fiscale all'estero del contribuente è stata confermata, rendendo definitivo l'annullamento delle sanzioni e delle imposte pretese dall'amministrazione finanziaria.
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