Una casa di cura ottiene un decreto ingiuntivo contro un assessorato regionale per il mancato pagamento di prestazioni sanitarie. In primo grado, il tribunale conferma il debito capitale ma nega gli interessi moratori speciali. La Corte d'Appello rigetta l'impugnazione sugli interessi, sostenendo la mancata prova di un contratto scritto. La Cassazione interviene, cassando la sentenza d'appello. Stabilisce che la decisione sul capitale, non impugnata, ha creato un giudicato interno sull'esistenza del contratto, impedendo di rimetterlo in discussione per decidere sulla richiesta accessoria degli interessi.
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