La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1634/2026, ha chiarito i limiti del giudicato esterno in materia tributaria. Il caso riguardava una società italiana che applicava una ritenuta ridotta sui canoni (royalties) versati a una consociata tedesca. L'Amministrazione Finanziaria ha contestato l'operazione, sostenendo che il beneficiario effettivo fosse la casa madre statunitense, con conseguente applicazione di un'aliquota superiore. La società ha invocato una precedente sentenza favorevole relativa a un'altra annualità. La Corte ha respinto il ricorso, affermando che la qualifica di beneficiario effettivo è un elemento di fatto che deve essere accertato per ogni singolo periodo d'imposta, pertanto il giudicato esterno non si estende automaticamente a situazioni suscettibili di variazione nel tempo.
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