L'Agenzia delle Entrate ha emesso un secondo avviso di accertamento nei confronti di una società di bevande e della sua socia per l'anno 2011, dopo un primo controllo già definito. La socia ha estinto la sua posizione tramite definizione agevolata. Per la società, la Cassazione ha confermato l'annullamento dell'atto fiscale. La Corte ha stabilito che l'accertamento integrativo è illegittimo se si basa su una semplice rivalutazione di documenti già in possesso del fisco, senza la sopravvenuta conoscenza di elementi nuovi. Inoltre, l'amministrazione finanziaria non ha indicato tali elementi nella motivazione dell'atto, violando l'obbligo di specificazione a pena di nullità. Poiché l'ufficio non ha impugnato tutte le autonome ragioni della decisione d'appello, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, confermando la vittoria della società.
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